A chi è rivolto
Tutti i cittadini
Descrizione
Si tratta di un’autocertificazione corredata con asseverazioni e attestazioni da parte di tecnici abilitati.
E’ sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare all’amministrazione competente al fine di poter fin da subito iniziare un’attività (senza attendere i 30 giorni), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abitati corredate dagli elaborati tecnici.
Sono realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all’art.22 commi 1, 2 e 2-bis.
È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di tali interventi, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Come fare
Depositare la Segnalazione corredata da tutti gli elaborati di rito
Cosa serve
Realizzare gli interventi di cui all’art.22 commi 1, 2 e 2-bis. del Art. 22 del D.P.R. 380/2001, art. 19 L. 241/1990 e s.m.i.
- Realizzare gli interventi di cui all’art.22 commi 1, 2 e 2-bis. del Art. 22 del D.P.R. 380/2001, art. 19 L. 241/1990 e s.m.i.
Cosa si ottiene
Possibilità di eseguire interventi edilizi
Tempi e scadenze
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente; i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni da tale data. L’Amministrazione nei 30 giorni successivi alla ricezione della SCIA verifica che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti previsti. In caso contrario, l’Amministrazione adotta gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi salvo che l’interessato non si conformi entro un termine fissato dall’Amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
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