Si tratta di un’autocertificazione corredata con asseverazioni e attestazioni da parte di tecnici abilitati.
E’ sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare all’amministrazione competente al fine di poter fin da subito iniziare un’attività (senza attendere i 30 giorni), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abitati corredate dagli elaborati tecnici.
Sono realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all’art.22 commi 1, 2 e 2-bis.
È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di tali interventi, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.