Si chiama Permesso di Costruire il titolo abilitativo alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Sono subordinati a Permesso di Costruire gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio di cui all’art.10 comma1 lettere a), b) c) del D.P.R. 380/2001.
L’interessato deve rivolgersi ad un tecnico abilitato per la compilazione della domanda, la stesura della relazione, degli elaborati grafici e delle dichiarazioni da allegare alla domanda.
Il Permesso di Costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa.
Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
l Permesso di Costruire ha validità 3 anni dalla data di inizio lavori, che deve avvenire entro 1 anno dalla data di rilascio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga (proroga massima assentibile 2 anni).
La realizzazione delle opere non completate nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo PdC per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA ai sensi dell’articolo 22.